STATUTO

Parte Prima

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art. 1 – Costituzione.

È costituita, con durata illimitata, l’Associazione denominata:

“Associazione Nazionale Produttori e Fornitori di Tecnologie per la Bellezza e il Benessere”, in forma abbreviata “FAPIB”.

L’Associazione ha sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47.

Su delibera dell’Assemblea, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire delegazioni e/o uffici distaccati in Italia e all’estero.

 

Art. 2 – Scopi.

In conformità ai principi per i quali è stata costituita FAPIB ha i seguenti scopi:

a) di tutelare gli interessi del settore e solidalmente, ove occorra, quelli dei singoli associati, in tutti i casi nei quali l’intervento sia conforme alle finalità dell’Associazione, assumendone, se del caso, la rappresentanza in tutte le circostanze che lo richiedono anche nei rapporti con le autorità competenti;

b) di organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni e manifestazioni fieristiche su temi di interesse specifico e generale del settore rappresentato;

c) di istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Scuola, Università, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

d) di promuovere, con adeguate azioni, il progresso scientifico e tecnologico del settore nonché il suo sviluppo e la sua crescita, favorendo la ricerca, la produzione e la commercializzazione di articoli e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell’utilizzatore e dell’ambiente;

e) di favorire e mantenere costanti contatti con l’opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l’immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all’uopo;

f) di raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l’attività delle imprese associate, promuovendo all’uopo anche la necessaria informativa;

g) di promuovere ed organizzare corsi di formazione e informazione per le imprese aderenti;

h) di attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all’etica e alle finalità dell’Associazione.

L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può compiere atti e fatti giuridici ed assumere obbligazioni.

L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

 

Parte Seconda

 

SOCI

 

Art. 3 – Requisiti.

Sono Soci le imprese, sotto qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti nel territorio nazionale, produttrici, importatrici e/o distributrici con marchio proprio di articoli attinenti l’Associazione e, più in generale, che esercitano nel settore di cui all’art. 1 del presente Statuto.

 

Art. 4 – Ammissione e Durata.

Per i Soci l’adesione è della durata minima di due anni e, successivamente al primo biennio, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Trascorso il biennio iniziale il Socio può disdire la propria adesione con preavviso di sei mesi, inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente dell’Associazione.

Possono richiedere di far parte dell’Associazione le imprese che svolgono una o più delle attività di cui all’art. 3 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante, contenente la dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e del Regolamento interno.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, contenente l’indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza. Nella domanda deve essere indicata la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione della sede, delle succursali, degli stabilimenti e altre eventuali unità, il fatturato globale annuo relativo al settore oggetto dell’Associazione, il numero degli addetti, nonché quant’altro prevede l’apposito modulo di adesione.

Le domande di adesione vengono valutate dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile. Le domande vengono accolte senza motivazione o respinte con motivazione.

Contro la deliberazione negativa è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà in modo definitivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

II Consiglio Direttivo può, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di riservatezza, chiedere accertamenti sulle imprese candidate ad associarsi.

Le imprese associate devono comunicare ogni anno eventuali aggiornamenti relativi ai dati di cui sopra.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi l’adesione decorre dal mese di ammissione.

 

Art. 5 – Diritti dei Soci.

I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio poste in essere dall’Associazione.

I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione, nonché di utilizzare il logo e gli altri segni distintivi dell’Associazione.

 

Art. 6 – Doveri dei Soci.

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, le disposizioni attuative dello Statuto e le deliberazioni degli Organi dell’associazione.

L’attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le imprese associate ed i loro rappresentanti devono operare con piena affidabilità e correttezza sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa.

In particolare il Socio deve:

a) partecipare attivamente alla vita associativa;

b) fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

c) versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dal successivo art. 7.

 

Art. 7 – Contributi.

Le imprese associate devono versare i contributi associativi annui nell’ammontare e nei termini deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

II versamento dei contributi viene effettuato, a richiesta dell’Associazione, entro il primo trimestre di ciascun esercizio.

Qualora l’ammissione abbia luogo durante l’anno, entro tre mesi dalla stessa devono essere versati i contributi previsti, calcolati in dodicesimi se l’adesione viene approvata nel secondo semestre dell’anno.

L’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e nei termini deliberati dall’Assemblea, può altresì deliberare il versamento di contributi straordinari a copertura di eventuali perdite e/o costi e/o oneri sopravvenuti e/o imprevisti.

Alle imprese che provvedono al versamento dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, possono essere applicati, con delibera del Consiglio Direttivo, gli interessi di mora, definiti nella misura di cui al D. Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 e successive modifiche – attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti ovvero nella misura decisa dall’Assemblea stessa.

Le imprese associate non in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all’anno solare di competenza, non hanno diritto di voto in Assemblea.

Qualsiasi contributo associativo è irripetibile, intrasmissibile e non costituisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione in favore del Socio.

 

Art. 8 – Sanzioni.

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;

b) censura dal Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

d) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;

e) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;

f) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;

g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e del regolamento interno.

Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento adottato deve essere comunicato al Socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

 

Art. 9 – Cessazione della condizione di Socio.

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4;

b) per cessazione dell’attività esercitata dal momento della formale comunicazione;

c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o per l’ammissione ad altre procedure concorsuali;

d) per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione.

 

Parte terza

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 10 – Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i Vice Presidenti;

e) il Revisore Legale;

f) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 11 – Assemblea.

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali relative all’anno solare di competenza.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di tre deleghe.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente, alla stessa controllante, anche non residente, sono considerate, per quanto riguarda la delega, come una sola impresa.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Ciascun Socio dispone in Assemblea di n° 1 voto.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Revisore Legale e i Probiviri.

 

Art. 12 – Riunioni e Convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria una volta all’anno, entro i primi sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;

b) in via straordinaria:

– quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo;

– su richiesta motivata di un quarto dei Soci in regola con gli obblighi associativi al momento della richiesta;

– su richiesta del Revisore Legale, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle loro funzioni;

– per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.

La richiesta dei Soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti.

La convocazione avviene con comunicazione scritta inviata a ciascun Socio mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica o posta elettronica certificata con un preavviso di tre giorni e con l’osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell’avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all’ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

 

Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Le deliberazioni dell’Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall’art. 26.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell’Associazione si applicano gli artt. 26 e 27.

Hanno diritto al voto tutti gli associati regolarmente iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo medesimo.

 

Art. 14 – Attribuzioni dell’Assemblea.

Spetta all’Assemblea:

a) determinare le direttive di massima dell’attività dell’Associazione, delle politiche generali del settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;

b) determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

c) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;

d) eleggere il Revisore Legale;

e) eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste all’art. 22;

f) ratificare il budget proposto dal Consiglio Direttivo;

g) approvare il bilancio consuntivo;

h) approvare l’entità dei contributi proposti dal Consiglio Direttivo;

i) apportare le modificazioni del presente Statuto con le modalità previste dall’art. 26;

l) approvare il Codice Etico e le sue modifiche con le modalità previste dall’art. 13;

m) sciogliere l’Associazione con le modalità previste dall’art. 27.

 

Art. 15 – Consiglio Direttivo.

Sono componenti del Consiglio Direttivo, composto da sette a nove membri:

a) il Presidente;

b) i Vice Presidenti (2);

c) gli altri consiglieri eletti dall’Assemblea.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo non potrà essere composto da più di un rappresentante per ciascun Socio.

 

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente con comunicazione scritta inviata mediante posta elettronica o posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data dell’adunanza. In caso di urgenza può essere convocata con posta elettronica o posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica ovvero la maggioranza nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da un numero dispari di componenti.

Salvo i casi previsti dall’art. 9 lettera d) per cui è richiesta la maggioranza di due terzi, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono personalmente alle riunioni per tre volte consecutive e quelli che nel corso dell’anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette.

Il Consiglio Direttivo coopta nuovi componenti elettivi in sostituzione di quelli decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo medesimo.

 

Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi o dei Comitati merceologici ed approvarne i regolamenti, i programmi ed il budget;

b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;

d) deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;

e) approvare il budget ed il bilancio consuntivo con la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea;

f) proporre all’Assemblea la misura dei contributi ordinari e straordinari;

g) adottare le sanzioni;

h) formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente Statuto;

i) deliberare o modificare norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto;

j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

k) promuovere ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte al Presidente e/o ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente.

 

Art. 18 – Presidente.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria.

II Presidente dura in carica tre anni.

II Presidente può essere rieletto.

II Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio avanti qualsiasi Autorità, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo giudiziaria, amministrativa, arbitrale, sia nazionale che internazionale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

II Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

II Presidente rappresenta l’Associazione nelle Assemblee delle Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali nelle quali l’Associazione partecipa, con facoltà di farsi rappresentare.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Vice Presidente più anziano assume la presidenza pro-tempore ed entro tre mesi dall’assunzione dell’incarico pro-tempore deve provvedere a convocare l’Assemblea.

 

Art. 19 – Vicepresidenti.

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da n° 2 Vice Presidenti elettivi, entrambi con funzioni di vicario, proposti dal Presidente.

L’Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

La rappresentanza dell’Associazione spetta, oltre che al Presidente, anche ai singoli Vice Presidenti, nei limiti dei poteri loro conferiti.

 

Art. 20 – Revisore Legale.

L’Assemblea ordinaria elegge un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Revisore Legale partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, qualora non socio senza diritto di voto.

Al Revisore competono le verifiche periodiche sulla regolarità dell’amministrazione dell’Ente nonché la ratifica del bilancio consuntivo e preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, completandolo con la relativa relazione del Revisore.

 

Art. 21 – Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea di ogni triennio ovvero, in mancanza, l’assemblea appositamente convocata in seguito all’insorgenza di liti, elegge tre Probiviri i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile sia con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione similare sia con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione medesima.

Nella prima riunione i componenti il Collegio dei Probiviri nominano il Presidente cui spetta la rappresentanza dell’organo.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

II Presidente del collegio ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

II collegio stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il collegio giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

La decisione deve essere deliberata a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

La decisione deve essere comunicata alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

I Probiviri partecipano alle adunanze dell’Assemblea senza diritto di voto e, su richiesta del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo, alle sedute del Consiglio stesso.

 

Art. 22 – Disposizioni generali sulle cariche.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante, o qualsiasi loro delegato formalmente designato.

Fatta eccezione per la carica di Presidente, i rappresentanti delle imprese associate decadono automaticamente dalle cariche rivestite quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore Legale è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di Revisore, Proboviro e Tesoriere.

Tutte le cariche ricoperte dai rappresentanti delle varie imprese associate sono a titolo gratuito.

II Consiglio Direttivo può deliberare l’anticipo o il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle cariche.

L’Associazione ed i singoli associati s’impegnano espressamente a sostenere, anche economicamente, il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri e tutti i membri degli organi di direzione e di coordinamento dell’Associazione che abbiano agito nell’interesse dell’Associazione medesima e per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto.

 

Parte quarta

 

FONDO COMUNE, BILANCI E TESORIERE

 

Art. 23- Fondo comune.

II fondo comune dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all’art. 7;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.

II fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto le imprese associate, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Una quota del fondo comune, da incrementare anno per anno, dovrà essere destinata a garanzia di eventuali azioni da chiunque promosse nei confronti dell’Associazione e/o dei componenti degli organi direttivi che agiscono in nome e per conto dell’associazione e/o in conformità agli interessi dell’Associazione.

 

Art. 24 – Budget e bilancio consuntivo.

Per ciascun anno solare il budget dell’Associazione é approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea.

II documento è composto da:

a) Stato Patrimoniale;

b) Conto Economico.

Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, insieme alla propria relazione e a quella del Revisore Legale.

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Revisore Legale trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria.

 

Art. 25 – Tesoriere.

II Tesoriere viene nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Tale incarico può essere assolto anche da professionista esterno iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori legali. L’incarico in questo caso sarà conferito su delibera, per maggioranza, del Consiglio Direttivo e sempre su proposta del Presidente.

Il Tesoriere si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede, nei limiti previsti nell’atto di nomina o nella lettera di incarico in caso di professionista esterno, alle spese da pagarsi su mandato del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo in materia di budget e bilancio consuntivo.

II mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente o in base a quanto previsto con apposita lettera di incarico; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Tesoriere decade con la nomina del suo successore.

 

Parte quinta

 

MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

 

Art. 26 – Modificazioni statutarie.

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei Soci.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate ovvero non abbiano partecipato è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

 

Art. 27 – Scioglimento.

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.

L’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

 

Parte sesta

 

NORME FINALI

 

Art. 28 – Rinvio legislativo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di cui al vigente Codice Civile.