UTILIZZO IMPROPRIO DEL DERMOGRAFO
Navigando in rete abbiamo trovato questa proposta per un corso di formazione avente come argomento il “needling”.

Riteniamo importante segnalare ancora una volta che, a nostro parere, il trattamento di “needling” e/o “microneedling” non può essere utilizzato nei centri estetici.
L’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche allegato alla legge 1/90 e ripreso nel DM 206/2015 identifica attraverso le schede tecnico informative quali e solo quali sono le apparecchiature utilizzabili nei Centri Estetici
Non è possibile utilizzare dispositivi che non siano compresi tra quelli identificati in modo chiaro e univoco in una delle 25 schede di riferimento allegate al decreto DM 206/2015, .
Nel caso in cui si possa ritenere che una tecnologia sia presente in una della 25 schede allegate al DM , questa è solo da considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente per ritenere l’uso consentito;è assolutamente necessario verificare che l’apparecchiatura/tecnologia sia conforme a quanto definito nella scheda; in particolare
- Il trattamento effettuato deve essere quello previsto nella scheda
Il trattamento di “needling” e/o “microneedling”si effettua mediante un manipolo a forma simile ad una penna che attraverso un cinematismo fa muovere un insieme di sottili aghi in modo da farli penetrare nell’epidermide sino al derma regolando la profondità di penetrazione tra i 0,5 mm e i 2,5 mm (nella maggior parte delle apparecchiature).
Esiste, tra le schede allegate al DM 206/2015, una scheda che identifichi il microneedling come tecnologia lecitamente utilizzabile nei centri estetici?
La risposta è negativa: tra le 25 schede facenti parte del Decreto, non vi è alcun riferimento né alla tecnologia né all’obiettivo che ci si prefigge con un tale meccanismo d’azione.
Non può essere utilizzata la scheda n. 23, l’ultima nata tra le schede allegate al DM 206/2015…
DERMOGRAFO PER MICROPIGMENTAZIONE
SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 23
Categoria: DERMOGRAFO PER MICROPIGMENTAZIONE
Elenco apparecchi: Dermografo per micropigmentazione
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
La suddetta scheda fissa in maniera inequivocabile la funzione d’uso dell’apparecchiatura: micropigmentazione
così come i prodotti che possono e debbono essere utilizzati facendo sempre e solo riferimento a pigmenti, escludendo pertanto la possibilità di veicolare/favorendone
la penetrazione di altri prodotti cosmetici non compresi in quelli previsti in quanto riportato nel paragrafo “cautele d’uso, modalità di esercizio”.
Ogni utilizzo difforme non è possibile, in quanto la penetrazione di aghi nella cute è consentita solo per trasferire “nell’epidermide una piccola quantità di pigmento”.
Appare chiaro che quanto proposto dal corso debba essere valutato con molta attenzione.
Siamo disponibili ad un confronto basato su dati tecnici e oggettivi e se verrà provata la possibilità legale dell’utilizzo del dermografo per quanto previsto dal corso saremo i primi a prenderne atto e a pubblicare l’informazione.